Art. 2705 c.c.
Telegramma
[1]Il telegramma ha l'efficacia probatoria della scrittura privata, se l'originale consegnato all'ufficio di partenza e' sottoscritto dal mittente, ovvero se e' state consegnato o fatto consegnare dal mittente medesimo, anche senza sottoscriverlo.
[2]La sottoscrizione puo' essere autenticata da notaio.
[3]Se l'identita' della persona che ha sottoscritto l'originale del telegramma e' stata accertata nei modi stabiliti dai regolamenti, e' ammessa la prova contraria.
[4]Il mittente puo' fare indicare nel telegramma se l'originale e' stato firmato con o senza autenticazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva