L'art. 265 del precedente testo ammetteva la trasmissibilità dell'azione per l'impugnazione del riconoscimento per violenza o per incapacità derivante da interdizione giudiziale soltanto in favore degli eredi. In considerazione degli apprezzabili interessi morali che possono giustificare l'esperimento di quest'azione, il nuovo testo (art. 267) ammette la trasmissibilità, oltre che, agli eredi, anche ai discendenti e agli ascendenti di chi ha fatto il riconoscimento impugnabile.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 145
Della dichiarazione giudiziale della paternità e della maternità naturale. È stata modificata, in conformità della proposta avuta, la dizione della prima parte dell'art. 276 del progetto definitivo, relativo alla dichiarazione giudiziale della paternità. Nella nuova redazione l'articolo ha perduto quel carattere procedurale, che ha determinato il rilievo (art. 260). Nello stesso articolo, poi, è stata accolta l'altra proposta di sostituire, siccome più chiara, la menzione del possesso di stato di figlio naturale, che il progetto aveva evitato, alla enunciazione dei fatti costituenti l'indizio della relazione di filiazione. Per quanto riguarda i casi, in cui è consentita la dichiarazione giudiziale della paternità, era stato chiesto il ripristino dell'ipotesi di seduzione con promessa di matrimonio, risultante da prova scritta o compiuta con artifizi e raggiri idonei a trarre in inganno o facilitata da abuso di autorità, di fiducia o di relazione domestica; ipotesi già prevista nel progetto preliminare. Riesaminata con particolare cura la delicata questione, pur tenendosi conto delle ragioni addotte a favore della proposta, è sembrato che non sia conveniente portare innovazione al progetto definitivo. In verità, mentre negli altri casi, in cui la dichiarazione giudiziale di paternità è ammessa, vi sono realmente elementi i quali rendono probabile e verosimile la paternità, infatti elementi mancano, o sono del tutto incerti, nel caso di seduzione. E anche prescindendo da questa considerazione sul fondamento razionale della norma, è da tener presente che essa potrebbe aprire la via alla dichiarazione di paternità in ogni caso di congiunzione extra matrimoniale, con pericolo di abusi, di insidie e turbamenti, quali spesso si sono deplorati nel passato, come io studio del diritto intermedio su questo punto rende manifesto. Inefficaci sarebbero le restrizioni, da cui la proposta è stata accompagnata, poichè, se da un lato una promessa di matrimonio vagamente sfuggita in una lettera giustificherebbe l'azione, dall'altro le «relazioni domestiche» renderebbero agevoli le insidie specialmente verso giovani inesperti o verso persone attempate. Alla proposta di includere la seduzione tra i casi in cui è consentita la ricerca della paternità era connessa l'altra di considerare la cattiva condotta della madre come motivo di preclusione dell'azione. Una volta però esclusa la seduzione dalle ipotesi, in cui è possibile dar luogo all'azione di ricerca della paternità, sarebbe stato eccessivo porre questa preclusione.