Art. 270 c.c.
[1]Legittimazione attiva e termine.
[2]L'azione per ottenere che sia dichiarata giudizialmente la paternita' o la maternita' ((...)) e' imprescrittibile riguardo al figlio.
[3]Se il figlio muore prima di avere iniziato l'azione, questa puo' essere promossa dai discendenti ((...)), entro due anni dalla morte.
[4]L'azione promossa dal figlio, se egli muore, puo' essere proseguita dai discendenti legittimi, legittimati o naturali riconosciuti.
[5]((Si applica l'articolo 245.))
Testo vigente dal 7 febbraio 2014, tuttora in vigore · versione 262 su Normattiva