Art. 2714 c.c.
Copie di atti pubblici
[1]Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.
[2]La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a cio' autorizzati.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva