Art. 271 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Non si è potuto aderire completamente alle proposte di modificazione della disposizione che stabilisce i fatti costitutivi del possesso di stato di figlio naturale (art. 270). Si sarebbe voluto attribuire valore puramente esemplificativo ai fatti indicati come costitutivi di tale possesso; ma è sembrato pericoloso accordare ampia discrezionalità al giudice nella valutazione di questi fatti, mentre, per la delicatezza della materia, è necessario stabilire restrizioni e cautele. È stato peraltro soppresso l'elemento, risultante dal progetto, che la persona sia stata abitualmente chiamata col cognome di colui che essa pretende essere suo padre naturale, e ciò non perchè sia stato considerato irrilevante, ma per attenuare il rigore della disposizione, essendo difficile che esso in pratica si verifichi. Del resto, tale fatto è indirettamente compreso nell'altro che pure deve concorrere, e cioè che la persona sia stata costantemente riconosciuta come figlio naturale del presunto genitore nei rapporti sociali, giacche una delle possibili forme, nelle quali potrà manifestarsi al riconoscimento del pubblico, sarà costituita per l'appunto dall'attribuzione del cognome del presunto genitore naturale. In base poi al concetto che la relazione di filiazione naturale non costituisce uno stato familiare, è stata esclusa dai fatti, integranti il possesso di stato, la circostanza, risultante dal progetto, che la persona sia stata riconosciuta come figlio dalla famiglia.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 147
È stato ritenuto eccessivamente breve il termine di un anno dal raggiungimento della maggiore età, previsto dall'art. 278 del progetto definitivo, per esercitare, l'azione diretta alla dichiarazione giudiziale della paternità; ma, pur chiedendosene il prolungamento ad anni tre, si è suggerito di stabilire il termine di un anno per l'ipotesi in cui il genitore fosse morto. È sembrato preferibile stabilire il termine di due anni, senza peraltro adottare un diverso criterio secondo che il genitore sia, o non, in vita, poichè l'esigenza di limitare nel tempo l'esperibilità dell'azione di ricerca resta identica in entrambi i casi. Si è creduto poi superfluo stabilire esplicitamente che l'azione deve essere promossa dai discendenti legittimi del figlio nello stesso termine stabilito per il genitore. Nell'art. 279 del progetto bollo stati aggiunti due commi tendenti a risolvere il problema della legittimazione attiva dell'azione per la dichiarazione di maternità, naturale, problema vivamente dibattuto per il vecchio codice e che l'articolo 271 risolve per la ipotesi parallela relativa all'azione per la dichiarazione di paternità naturale. Si è ritenuto opportuno ammettere, in armonia al sistema accolto dall'art. 271, a esperire l'azione solo il figlio e in sua mancanza i discendenti legittimi, ma si è creduto opportuno dichiarare tale azione imprescrittibile nei riguardi del figlio, non essendo conveniente condizionare la ricerca della maternità agli stessi rigorosi limiti di tempo cui deve necessariamente essere subordinata la ricerca della paternità.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art271 · fonte su Normattiva
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 148
Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso il loro riconoscimento. Si è ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola l'issata nell'art. 252, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale. Naturalmente questo concetto non può valere per l'ipotesi in cui la riconoscibilità dipenda soltanto dallo scioglimento del matrimonio del genitore coniugato (art. 252, secondo comma). In tal caso, verificatasi la morte del coniuge offeso dall'adulterio, l'adulterino può liberamente esperire l'azione per la dichiarazione del rapporto di filiazione, e poichè lo scioglimento del matrimonio anzidetto potrebbe verificarsi in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età del figlio, onde evitare che l'azione di ricerca della paternità potesse restare colpita dal termine di decadenza, previsto dall'art. 271, prima che fosse rimosso l'ostacolo alla sua esperibilità, il nuovo testo stabilisce espressamente (art. 271, primo comma) che il biennio utile per l'esercizio dell'azione da parte dell'adulterino decorre dalla data dello scioglimento del matrimonio del genitore, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 151