Art. 271 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DOVERE DEI GENITORI DI ISTRUIRE ED EDUCARE I FIGLI - INCONFERENZA.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, primo comma, della Costituzione, che stabilisce il dovere dei genitori di istruire ed educare la prole, poiche' questa norma, quale che sia la sua piu' esatta interpretazione, non riguarda lo stesso oggetto della prima.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - LIMITI ALLA RICERCA DELLA PATERNITA' - LEGITTIMITA' DELL'IMPOSIZIONE DEL TERMINE.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 30, terzo comma, della Costituzione, che consente di limitare la tutela dei figli naturali in considerazione delle esigenze della famiglia legittima, poiche', se e' vero che la funzione fondamentale dei limiti previsti dal successivo quarto comma e' quella di evitare pregiudizi alla famiglia legittima, non si puo' negare tuttavia ogni peso ad altre esigenze, come quelle connesse alla persona del genitore stesso ed alla certezza dei rapporti; pertanto non puo' ritenersi illegittima, ancorche' non necessaria, l'imposizione di un termine di decadenza all'azione di dichiarazione giudiziale della paternita'. Cfr.: 58/1967.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - ADEGUATEZZA.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art271 · fonte su Normattiva
Il termine previsto dall'art. 271 del codice civile per l'esercizio dell'azione di dichiarazione giudiziale di paternita' non e' inadeguato rispetto alle effettive esigenze di tempo imposte dalla natura dell'azione in discorso. Cfr.: 58/67.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.
Riguarda ancheart. 272 Codice civile
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - APPLICABILITA' ALLE AZIONI EX ART. 189, CODICE CIVILE DEL 1865 - PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA - COMPATIBILITA'.
L'art. 123, terzo comma, delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, che assoggetta al termine di decadenza, previsto dall'art. 271 del codice per le azioni di dichiarazione giudiziale della paternita', anche le azioni esercitate in base all'art. 189 del codice civile del 1865, non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, poiche' il diverso trattamento che di fatto vengono a ricevere i nati prima o dopo il primo luglio 1939, a seconda che abbiano o meno proposto l'azione entro il termine, in conseguenza della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963, non dipende dalla parte dell'art. 123 residuata dopo tale sentenza, ma dai principi regolatori dell'efficacia delle sentenze della Corte costituzionale rispetto ai rapporti anteriori alla loro emanazione. Cfr.: 7/1963, 58/1967.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - NATI PRIMA DEL PRIMO LUGLIO 1939 - DECORRENZA DEL TERMINE.
Anche per i nati anteriormente al primo luglio 1939, la cui condizione era regolata dai primi due commi dell'art. 123, disp. attuaz. e trans. cod. civ., il termine di decadenza previsto dall'art. 271 del codice decorre dal giorno stabilito da tale disposizione e non da quello della pubblicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 7 del 1963; la contraria opinione va respinta non gia', come potrebbe sembrare, pel fatto che conduca a negare l'efficacia retroattiva della medesima (perche' anzi importa l'attribuzione di un piu' intenso effetto retroattivo, qual e' quello che renderebbe inoperante la decadenza verificatasi), ma per la considerazione che, se fosse accolta nell'assolutezza con cui e' formulata, travolgerebbe ogni specie di effetti dei rapporti gia' esauriti, pregiudicando il bene, non rinunciabile, della certezza che con il loro mantenimento in vita si vuole salvaguardare.
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.