Art. 2727 c.c.
Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Conformandosi all'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'art. 2726 dichiara applicabili al pagamento le norme stabilite per la prova testimoniale. In vero, qualunque sia la natura del pagamento, è opportuno che la prova di questo fatto estintivo sia soggetta alle medesime limitazioni del fatto costitutivo dell'obbligazione. Disposizione identica è dal medesimo articolo sancita per la remissione del debito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1116
Ho soppresso gli articoli 1342-1346 del codice del 1865, e la soppressione importa che nella determinazione del valore, al fine dell'ammissibilità della prova testimoniale, non influisce il valore della domanda o delle domande proposte in giudizio, ma si debba aver riguardo esclusivamente, con riferimento al tempo della convenzione, al valore dell'oggetto del contratto o dei singoli contratti in ordine ai quali la prova è dedotta. DELLE PRESUNZIONI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1117
Con lievi varianti formali sono riprodotte nei tre articoli 2727-2729, di cui consta il quarto capo del presente titolo, le disposizioni che in tema di presunzioni dettavano gli articoli 1349, 1352, 1353 e 1354 del codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali. Ho eliminato l'art. 1350 che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava tra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto di questo libro. Esclusa la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali, non avrebbe trovato sede propria nel capo in esame la disposizione dell'art. 1351, che determinava i requisiti subiettivi e obiettivi che devono concorrere perchè il giudicato si formi. DELLA CONFESSIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1118
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2727 · fonte su Normattiva