Art. 2727 c.c. — Nozione
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Le presunzioni sono le conseguenze che la legge o il giudice trae da un fatto noto per risalire a un fatto ignorato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario e dalle pronunce segnalate. Se ne mostrano 20, dalle più recenti.
LAVORO - LAVORO AUTONOMO (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) - CONTRATTO D'OPERA (NOZIONE, CARATTERI, DIFFERENZE DALL'APPALTO, DISTINZIONI) - PROFESSIONI 69 <!-- pag. 70 --> INTELLETTUALI - COMPENSO (ONORARIO) - IN GENERE Onerosità del contratto d'opera intellettuale - Essenzialità - Esclusione - Prova per presunzioni - Sussistenza - Fattispecie. · PROCEDIMENTO CIVILE - DIFENSORI - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE In genere.
In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).
Riguarda ancheart. 2233 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 642193-01, 652939-01, 644641-02
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danni patrimoniali futuri - Risarcibilità - Criteri.
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 1226 Codice civile
Precedenti: 560710-01
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - MALATTIE PROFESSIONALI - RAPPORTO CON LE LAVORAZIONI Lavorazione tabellata - Presunzione legale di eziologia professionale - Sussistenza - Limiti - Malattia ad eziologia multifattoriale - Prova - Contenuto - Fattispecie.
In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua 121 <!-- pag. 122 --> cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2728 Codice civileart. 3 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Precedenti: 618629-01
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - SUGLI ATTI PREGIUDIZIEVOLI AI CREDITORI (RAPPORTI CON L'AZIONE REVOCATORIA ORDINARIA) - AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE - ATTI A TITOLO ONEROSO, PAGAMENTI E GARANZIE - IN GENERE In tema di prova per presunzioni il requisito della gravità richiede che l’inferenza del fatto ignoto da quello noto si basi su un ragionamento probabilistico, mentre quello della precisione che tale inferenza abbia un grado di probabilità tale che dal fatto storico accertato possa desumersi solo il fatto ignoto da provare, e non anche altri fatti diversi. (In applicazione del principio la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva rigettato l’azione revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una Banca – con cui era stato richiesto di dichiarare inefficaci una serie di rimesse solutorie – ritenendo esclusa la scientia decotionis in ragione sia del comportamento della banca che aveva concesso nuovo credito, sia di un’operazione di rifinanziamento per ripianare le perdite compiuta dai soci dieci anni prima il dissesto, affermando che il primo elemento era privo del requisito della precisione, potendo la decisione della banca spiegarsi anche in base all’aspettativa di rientro dall’esposizione debitoria, ed il secondo privo di quello della gravità). · PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - CONCLUDENZA DELLA PROVA - IN GENERE In genere.
In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").
Riguarda ancheart. 2729 Codice civile
Precedenti: 600396-01, 674289-02
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Prova presuntiva - Erroneo apprezzamento del giudice di merito - Vizio ex art. 360, n. 3 c.p.c. - Condizioni - Fattispecie.
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 664316-01, 672146-01, 674406-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità. 73 <!-- pag. 74 --> La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 485 Codice penaleart. 1 d.lgs. 7/2016
Precedenti: 669575-01
FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DI PATERNITA' E MATERNITA' - EFFETTI Obblighi ex artt. 147 e 148 c.c. - Violazione - Danno endofamiliare - Risarcimento - Prova presuntiva - Perdita della bigenitorialità - Rilevanza - Fatto noto - Conseguenze. · RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE In genere.
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Riguarda ancheart. 147 Codice civileart. 148 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civilee altri 2
Precedenti: 664829-01, 666291-01
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Prova per presunzioni - Censurabilità in sede di legittimità - Vizio di sussunzione - Presupposti.
In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.
Riguarda ancheart. 360 Codice di procedura civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 661649-01, 669130-01, 674406-01
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO (NOZIONE, DIFFERENZE DALL'APPALTO E DAL RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO, DISTINZIONI) - DIRITTI ED OBBLIGHI DEL DATORE E DEL PRESTATORE DI LAVORO - LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE - TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INTEGRITA' FISICA Infortunio sul lavoro - Risarcimento del danno - Spontaneo riconoscimento dell'equo indennizzo da parte del datore di lavoro - Prova presuntiva del nesso causale - Sufficienza - Limiti.
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.
Riguarda ancheart. 2697 Codice civileart. 2729 Codice civileart. 2087 Codice civile
Precedenti: 674303-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) Danno non patrimoniale da perdita del rapporto parentale - Componenti - Prova dello sconvolgimento delle abitudini di vita - Necessità - Esclusione - Rilevanza - Fattispecie.
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna).
Riguarda ancheart. 2056 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 669087-01, 657507-01
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Massima di esperienza - Nozione - Utilizzazione nel ragionamento probatorio - Necessità - Fattispecie.
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega). 223 <!-- pag. 224 -->
Riguarda ancheart. 1223 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 671957-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Sofferenza del familiare superstite - Presunzione iuris tantum - Conseguenze - Onere del convenuto di dimostrarne l'assenza di legame affettivo - Configurabilità.
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Riguarda ancheart. 2059 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 670338-01, 665266-01
RISARCIMENTO DEL DANNO - MORTE DI CONGIUNTI (PARENTI DELLA VITTIMA) Danno da perdita del rapporto parentale - Componenti morale e dinamico-relazionale - Accertamento del giudice di merito. · RISARCIMENTO DEL DANNO - PATRIMONIALE E NON PATRIMONIALE (DANNI MORALI) In genere.
In tema di danno da perdita del rapporto parentale, spetta al giudice del merito il compito di procedere alla verifica, in base alle evidenze probatorie complessivamente acquisite circa la realtà ed intensità dei rapporti affettivi e alla gravità delle ricadute della condotta, la sussistenza 219 <!-- pag. 220 --> di uno solo o di entrambi i profili di cui si compone tale pregiudizio, ossia la sofferenza patita, sul piano morale soggettivo, nel momento in cui la perdita del congiunto è percepita nel proprio vissuto interiore e quella che si sia eventualmente riflessa, in termini dinamico-relazionali, sui percorsi di vita quotidiana del soggetto che ha subito tale perdita.
Riguarda ancheart. 1226 Codice civileart. 2043 Codice civileart. 2056 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 653591-01, 674302-01, 656223-01
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE TESTAMENTARIA - CAPACITA' - DI TESTARE - INCAPACITA' - IN GENERE Incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c. - Presunzioni - Ammissibilità - Distribuzione onere probatorio.
In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
Riguarda ancheart. 591 Codice civileart. 602 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 655661-01
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - IN GENERE Divieto di cd. doppia presunzione - Sussistenza - Esclusione - Fondamento - Concatenazione di inferenze presuntive - Ammissibilità - Condizioni - Fattispecie.
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 2697 Codice civile
Precedenti: 671189-02, 659478-01
FAMIGLIA - MATRIMONIO - SEPARAZIONE PERSONALE DEI CONIUGI - EFFETTI - IN GENERE Violazione dei doveri coniugali - Condotte violente ai danni del coniuge - Pronuncia di separazione e dichiarazione di addebito - Onere della prova - Affievolimento - Presunzione relativa di idoneità.
In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità.
Riguarda ancheart. 151 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 143 Codice civile
Precedenti: 644601-01, 673192-01, 672170-01
PROVA CIVILE - PROVE INDIZIARIE - PRESUNZIONI (NOZIONE) - SEMPLICI Fatto generatore di responsabilità non direttamente conoscibile - Presunzioni ex art. 2729 c.c. - Doveri del giudice di merito - Articolazione del ragionamento decisorio in due fasi - Selezione degli elementi indizianti e analisi complessiva di quelli individuati - Verifica sulla cd. convergenza del molteplice - Fattispecie.
In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo 192 <!-- pag. 193 --> dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).
Riguarda ancheart. 2729 Codice civileart. 360 Codice di procedura civile
Precedenti: 664316-01, 674406-01
IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE (NATURA, CARATTERI, DISTINZIONI) Mancata o ritardata assunzione imputabile alla P.A. - Domanda di risarcimento dei danni - Onere di allegazione e prova in capo al lavoratore - Mancata o ritardata attribuzione del posto - Sufficienza 142 <!-- pag. 143 --> - Allegazione della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore - Necessità - Esclusione - Fondamento. · RISARCIMENTO DEL DANNO - IN GENERE In genere.
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Riguarda ancheart. 1218 Codice civileart. 1223 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 2729 Codice civile
Precedenti: 647194-01, 668469-02, 658637-01
BORSA - IN GENERE Sanzioni Consob - Insider trading secondario - Prova indiziaria - Fase analitica e fase sintetica - Diacronicità o sincronicità degli indizi - Irrilevanza. · SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE In genere.
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Riguarda ancheart. 187 Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.art. 2729 Codice civile
Precedenti: 667567-01, 673991-01
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE Violazione delle distanze legali - Automatico riconoscimento del danno sofferto dal proprietario del fondo confinante - Esclusione - Oneri di allegazione e contestazione - Conseguenze in tema di onere della prova.
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Riguarda ancheart. 2043 Codice civileart. 2059 Codice civileart. 2697 Codice civileart. 907 Codice civile
Precedenti: 670697-02, 673043-02, 666193-04
Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).
Corte di cassazione
Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
In tema di prestazione d'opera del difensore, la retribuzione, quale diritto disponibile, può essere oggetto di rinuncia; in tal caso, la prova della gratuità è a carico dell'assistito e non richiede necessariamente un accordo scritto, poiché l'onere della forma ad substantiam - previsto ex art. 2233, comma 3, c.c. - riguarda esclusivamente i rapporti di patrocinio onerosi e trova applicazione solo quando sia dedotto un accordo sul compenso quale fonte di regolazione economica.(Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso confermando che il patto di gratuità poteva evincersi in via presuntiva dai plurimi elementi raccolti circa la sussistenza di un rapporto sentimentale con coabitazione, supportato dal rilascio di una procura generale alle liti e dal fatto che, nonostante la notevole attività professionale svolta nell'interesse dell'assistita, il professionista non aveva mai avanzato pretese economiche entro l'arco temporale - di quasi un decennio - antecedente la brusca cessazione della relazione).
Rv. 676489-01
I danni patrimoniali futuri, risarcibili a favore dei congiunti di un minore deceduto a seguito di fatto illecito, vanno identificati nella perdita o nella diminuzione di quei contributi patrimoniali o di quelle utilità economiche che - sia in relazione a precetti normativi (artt. 315, 433, 230-bis c.c.) che per la pratica di vita, improntata a regole etico-sociali di solidarietà familiare e di costume - presumibilmente, e secondo un criterio di normalità, il soggetto venuto meno prematuramente avrebbe apportato, alla stregua di una valutazione che faccia ricorso anche alle presunzioni e ai dati ricavabili dal notorio e dalla comune esperienza, con riguardo a tutte le circostanze del caso concreto.
Rv. 676913-01
In tema di malattie professionali, la regola secondo cui l'inclusione nelle apposite tabelle della lavorazione e della malattia (purché insorta entro il periodo massimo di indennizzabilità) determina l'applicabilità della presunzione di eziologia professionale di quest'ultima, con conseguente onere della prova contraria a carico dell'INAIL, va temperata per l'ipotesi di malattia ad eziologia multifattoriale, per la quale la prova del nesso causale deve consistere non già in semplici presunzioni desunte da ipotesi tecniche teoricamente possibili, ma nella concreta e specifica dimostrazione - quanto meno in via probabilistica - dell'idoneità dell'esposizione al rischio a cagionare l'evento morboso. (In applicazione del principio, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza d'appello che, a seguito di ctu medico-legale, aveva escluso che la patologia "tabellata" di spondilo-discopatia lombare fosse stata causata dall'attività di manovale prestata dall'assicurato, sul rilievo che le prime indagini radiologiche risalivano a venti anni dopo la sua 121 <!-- pag. 122 --> cessazione, in guisa tale da far venir meno la congruenza e compatibilità cronologica tra patologia accertata e svolgimento della prestazione lavorativa).
Rv. 676804-01
In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").
Rv. 676958-01
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Rv. 675878-01
GIUDIZIO CIVILE E PENALE (RAPPORTO) - COSA GIUDICATA PENALE - AUTORITA' IN ALTRI GIUDIZI CIVILI O AMMINISTRATIVI - IN GENERE Depenalizzazione - Sentenza di assoluzione in appello "perché il fatto non costituisce (più) reato" - Effetti nel giudizio civile di danno - Risultanze del giudizio penale - Valutazione - Necessità. 73 <!-- pag. 74 --> La sentenza di assoluzione "perché il fatto non costituisce più reato" pronunciata in appello a seguito dell'abrogazione, ex d.lgs. n. 7 del 2016, della norma incriminatrice (nella specie, del delitto di falso in scrittura privata di cui all'art. 485 c.p.) non produce l'effetto della completa eliminazione dell'illiceità del fatto, che, di conseguenza, deve essere accertata dal giudice civile con pienezza di cognizione e sulla base di un'adeguata valutazione, quantomeno indiziaria, delle acquisizioni fattuali e probatorie già compiute innanzi al giudice del dibattimento penale, onde evitare un'indebita dispersione delle stesse.
Rv. 676339-01
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Rv. 675673-01
In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.
Rv. 675891-01
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.
Rv. 676070-02
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna).
Rv. 676434-01
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega). 223 <!-- pag. 224 -->
Rv. 675901-02
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Rv. 675950-02, 675950-03
In tema di incapacità a testare ex art. 591, comma 2, n. 3), c.c., il giudice di merito può trarne la prova dalle condizioni mentali del testatore in epoca anteriore o posteriore al testamento, sulla base di presunzioni, potendo l'incapacità essere dimostrata con qualsiasi mezzo di prova; in tale ipotesi, spetta alla parte che sostiene la validità del negozio testamentario l'onere di provare un eventuale lucido intervallo nel momento della formazione del testamento.
Rv. 675695-01
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
Rv. 675012-01
In tema di violazione dei doveri coniugali mediante condotte violente perpetrate ai danni del coniuge, l'onere della prova, ai soli fini della pronuncia di separazione e della dichiarazione di addebito, si affievolisce, pur non esaurendosi, in favore di una presunzione relativa di idoneità.
Rv. 675916-01
In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo 192 <!-- pag. 193 --> dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).
Rv. 675432-01
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Rv. 675651-01
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Rv. 674585-02
In tema di risarcimento del danno per violazione delle distanze legali tra costruzioni, il proprietario è tenuto ad allegare il danno subito a causa della violazione ed in caso di contestazione specifica è tenuto a provarlo, anche tramite nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza o mediante presunzioni semplici.
Rv. 674581-01
Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.
Rv. 674525-01
In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.
Rv. 674289-01
"Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
Rv. 673596-01
Collegamenti
Art. 2729 — Presunzioni semplici
Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti. Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.…
Art. 2728 — Prova contro le presunzioni legali
Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite. Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo…
Art. 232
Presunzione di concepimento durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio…
Art. 1694 — Presunzioni di fortuito
Sono valide le clausole che stabiliscono presunzioni di caso fortuito per eventi che normalmente, in relazione ai mezzi e alle condizioni del trasporto, dipendono da caso fortuito.…
Art. 1335 — Presunzione di conoscenza
La proposta, l'accettazione, la loro revoca e ogni altra dichiarazione diretta a una determinata persona si reputano conosciute nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario, se questi non prova di essere stato, senza sua colpa, nell'impossibilita…
Art. 1143 — Presunzione di possesso anteriore
Il possesso attuale non fa presumere il possesso anteriore, salvo che il possessore abbia un titolo a fondamento del suo possesso; in questo caso si presume che egli abbia posseduto dalla data del titolo.…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Conformandosi all'opinione prevalente in dottrina e in giurisprudenza, l'art. 2726 dichiara applicabili al pagamento le norme stabilite per la prova testimoniale. In vero, qualunque sia la natura del pagamento, è opportuno che la prova di questo fatto estintivo sia soggetta alle medesime limitazioni del fatto costitutivo dell'obbligazione. Disposizione identica è dal medesimo articolo sancita per la remissione del debito.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1116
Ho soppresso gli articoli 1342-1346 del codice del 1865, e la soppressione importa che nella determinazione del valore, al fine dell'ammissibilità della prova testimoniale, non influisce il valore della domanda o delle domande proposte in giudizio, ma si debba aver riguardo esclusivamente, con riferimento al tempo della convenzione, al valore dell'oggetto del contratto o dei singoli contratti in ordine ai quali la prova è dedotta. DELLE PRESUNZIONI.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1117
Con lievi varianti formali sono riprodotte nei tre articoli 2727-2729, di cui consta il quarto capo del presente titolo, le disposizioni che in tema di presunzioni dettavano gli articoli 1349, 1352, 1353 e 1354 del codice del 1865, rimanendo così inalterata la nozione di presunzione e la duplice partizione delle presunzioni in semplici e legali. Ho eliminato l'art. 1350 che conteneva una classificazione delle presunzioni legali non solo incompleta, ma anche inesatta, in quanto annoverava tra queste l'autorità della cosa giudicata, ora più razionalmente disciplinata nel titolo quarto di questo libro. Esclusa la cosa giudicata dal novero delle presunzioni legali, non avrebbe trovato sede propria nel capo in esame la disposizione dell'art. 1351, che determinava i requisiti subiettivi e obiettivi che devono concorrere perchè il giudicato si formi. DELLA CONFESSIONE.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1118
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2727 · fonte su Normattiva