Art. 2728 c.c.Prova contro le presunzioni legali

[1]Le presunzioni legali dispensano da qualunque prova coloro a favore dei quali esse sono stabilite.

[2]Contro le presunzioni sul fondamento delle quali la legge dichiara nulli certi atti o non ammette l'azione in giudizio non puo' essere data prova contraria, salvo che questa sia consentita dalla legge stessa.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2728 · fonte su Normattiva