Dalle Rassegne dell’Ufficio del Massimario. Qui ci sono le sentenze; i principi di diritto per esteso stanno fra le massime.
Cass. civ. n. 13506/2026Sez. U
Le Sezioni unite civili, pronunciandosi sulla questione di massima di particolare importanza rimessa dalla Sezione Lavoro con ordinanza interlocutoria n. 22071 del 2025, avente ad oggetto la questione dei limiti dell’autonomia regolamentare della Cassa geometri, nel determinare i presupposti degli obblighi contributivi e quelli speculari dell’esenzione, con precipuo riguardo al contestuale svolgimento di un’attività di lavoro subordinato e, in particolare dei limiti che incontra la potestà regolamentare della Cassa come esercitata con l’art. 5 dello Statuto CIPAG, con le delibere n. 2 del 2003, n. 123 del 20 maggio 2009, come integrate, nel complesso, dal comunicato del 20 maggio 2009, che vi hanno dato attuazione, quanto alla conformazione delle modalità di esercizio in giudizio del diritto alla prova contraria di cui è titolare il geometra iscritto all’albo, dipendente da enti pubblici, aziende, società, circa il mancato svolgimento della libera professione, con tre pronunce “gemelle” hanno affermato i seguenti principi di diritto: - L’art. 5 dello Statuto della Cassa Italiana di Previdenza ed Assistenza Geometri (CIPAG) nello stabilire che “L’esercizio della libera professione si presume per tutti gli iscritti all’Albo salvo prova contraria che l’iscritto può dare secondo le modalità che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione con delibera da sottoporre all’approvazione dei Ministeri vigilanti ai sensi dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 509 del 1994”, fa discendere dal factum probatum dell’iscrizione all’albo una presunzione semplice sull’esercizio della libera professione, che trova disciplina nell’art. 2729, cod. civ., spettando al geometra iscritto all’albo professionale l’onere della prova contraria. - Le indicazioni contenute nelle delibere n. 2 del 2003 e n. 123 del 30 maggio 2009, come precisate al punto 14, lettere a) e b) del comunicato del 30 maggio 2009, sulle modalità della prova contraria per i geometri dipendenti di aziende, enti pubblici o società costituiscono mere agevolazioni probatorie che non limitano in sede giurisdizionale il ricorso agli ordinari mezzi di prova fermo restando la valutazione da parte del giudice dell’ammissibilità degli stessi. - La prova contraria dell’esercizio della libera professione per i geometri iscritti all’albo, dipendenti di aziende, enti pubblici o società, ha ad oggetto la positiva dimostrazione che sussistono circostanze tali da far ritenere ad una persona di ordinaria prudenza e avvedutezza che l’attività professionale svolta dal geometra non sia stata esercitata come libera professione, ma secondo il paradigma legale previsto per le tipologie di rapporto di lavoro, come disciplinate dal legislatore, incompatibili con l’esercizio della libera professione, che non tollera il vincolo della subordinazione, e sia stata svolta in via esclusiva e nell’interesse del datore di lavoro quale oggetto della prestazione sinallagmatica del lavoratore. - Nell’attività professionale di geometra si deve intendere ricompreso non solo l’espletamento delle prestazioni tipicamente professionali (ossia delle attività riservate agli iscritti all’Albo), ma anche l’esercizio di attività che, pur non professionalmente tipiche, presentino, tuttavia un nesso con l’attività professionale strettamente intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamente si avvale nell'esercizio dell'attività professionale e nel cui svolgimento, quindi, mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione tipologicamente propria della sua professione. - Con riguardo alla prova contraria della riferibilità dell’attività professionale ad un rapporto di lavoro subordinato la parte ha l’obbligo di dimostrare, con prova precisa e rigorosa, anche attraverso presunzioni, rimessa al prudente apprezzamento del giudice del merito: gli elementi costitutivi e, in particolare, i requisiti della subordinazione - tra i quali tradizionalmente di inscrivono il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, che deve essere concretamente apprezzato con riguardo alla specificità dell’incarico conferito al lavoratore e al modo della sua attuazione.
documento ufficiale
Cass. civ. n. 3453/2026Sez. 2
Nell'ipotesi di notifica all'estero attraverso il servizio postale, il giudice di merito chiamato a valutare, in caso di contestazione della ricezione, se vi sia certezza che il plico sia giunto all'indirizzo estero del destinatario al fine di far scattare la presunzione relativa di conoscenza ex art. 1335 c.c., deve riscontrare la presenza di elementi probatori idonei ad attestare l'ingresso del plico nella sfera di conoscibilità del destinatario con un grado di certezza equivalente a quello offerto dalle risultanze inequivoche dell'avviso di ricevimento secondo la normativa italiana. (Nella fattispecie, il plico, contenente una deliberazione assembleare della comunione ereditaria, spedito all'indirizzo negli Stati Uniti di una dei coeredi, era stato restituito al mittente con la dicitura a stampa "refused – returned to sender", priva di firma, e come tale inidoneo a dimostrare che un incaricato del servizio postale statunitense avesse effettivamente tentato la consegna all'indirizzo indicato e che la destinataria fosse presente e avesse personalmente rifiutato il plico).
Rv. 676950-01
Cass. civ. n. 1608/2026Sez. 3
Le dichiarazioni rese dalla persona offesa come testimone nel processo penale, nel quale non si sia costituita parte civile, entrano nel processo civile di risarcimento del danno, non quale prove testimoniali costituende, bensì come prove documentali precostituite atipiche - soggette ai limiti temporali previsti a pena di decadenza, nonché alla possibilità, per la controparte, di replicare, interloquire e controdedurre - e, dunque, liberamente valutabili dal giudice civile quali presunzioni semplici o argomenti di prova, ai sensi degli artt. 2729 c.c. e 310, comma 3, c.p.c., senza che questi sia vincolato dalla valutazione già espressa dal giudice del diverso processo.
Rv. 677573-01
Cass. civ. n. 32910/2025Sez. 1
In tema di assegno divorzile, l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge e dell'impossibilità di procurarsi redditi adeguati per ragioni oggettive, superato il riferimento al tenore di vita familiare, si muove in una ambito nel quale il principio di responsabilità è destinato a contemperarsi con quello di solidarietà, con la conseguenza che, in un'ottica prognostica, è ben possibile che il giudice - anche sulla base di elementi presuntivi - possa superare l'elemento contrario rappresentato dalla giovane età lavorativa del coniuge economicamente più debole, così da riconoscere a quest'ultimo un assegno di carattere assistenziale in presenza di un oggettivo squilibrio economico-reddituale.
Rv. 676781-01
Cass. civ. n. 31727/2025Sez. 1
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - APERTURA (DICHIARAZIONE) DI FALLIMENTO - COMPETENZA PER TERRITORIO COMI - Competenza di un tribunale diverso da quello individuato attraverso le presunzioni dell'art. 27 comma 3 CCII - Onere della prova - Duplice contenuto Spetta a chi invoca una competenza territoriale diversa da quella individuata sulla scorta delle presunzioni di cui all'art. 27, comma 3, CCII dimostrare: a) che il COMI (centre of main interest) del debitore risulta collocato in un luogo diverso da quello cui le predette presunzioni rinviano e b) che tale collocazione abituale è percepita all'esterno dai terzi, con la conseguenza che ove difetti la prova anche solo di uno dei due estremi, i criteri presuntivi di legge non possono ritenersi superati.
Rv. 676747-01
Cass. civ. n. 31457/2025Sez. 3
Nel caso in cui una società sorta a seguito di scissione ex art. 2506 c.c. azioni in via esecutiva un credito cedutole dalla società scissa, mentre la prova del contratto di scissione - ove ne sia contestata la sussistenza - deve essere data per iscritto, in ragione della pubblicità legale cui lo stesso è soggetto ai fini dell'opponibilità nei confronti dei terzi, quella della titolarità del credito può essere data anche per presunzioni, attraverso la dimostrazione della relativa inclusione nella categoria di quelli assegnati alla società beneficiaria, le cui caratteristiche siano individuate attraverso la pubblicazione dell'atto sulla Gazzetta Ufficiale, oppure mediante altri elementi indiziari dotati dei requisiti di precisione, gravità e concordanza.
Rv. 677209-01
Cass. civ. n. 31126/2025Sez. 2
In tema di usucapione, per stabilire se un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o altro diritto reale sia stata compiuta con l'altrui tolleranza e sia quindi inidonea all'acquisto del possesso, la lunga durata dell'attività medesima può integrare un elemento presuntivo nel senso dell'esclusione della tolleranza solo in assenza di rapporti particolari tra le parti, quali quelli di parentela, in base ai quali è legittimo dedurre l'esistenza di una mera detenzione.(Nella specie, la S.C. ha escluso che l'avere modificato e ristrutturato l'immobile per adibirlo ad uso proprio del ricorrente e ad esercizio di attività commerciale, pur in presenza di detenzione ultraventennale dei beni, costituissero atti di interversione del possesso alla luce dello stretto legame di parentela con il proprietario dell'immobile, padre del ricorrente).
Rv. 676320-01
Cass. civ. n. 27321/2025Sez. 3
La liquidazione del danno da perdita del rapporto parentale, pur essendo ancorata all'adozione di tabelle "a punti" sulla base di parametri limitati, rimane fondata sull'equità, cosicché, al fine di apprezzare non solo l'esistenza ma anche l'entità del pregiudizio, il parametro della convivenza non va letto in termini formalistici, nel senso della necessaria coabitazione con la vittima, ma sostanzialistici, quale legame stabile connotato da duratura comunanza di vita ed affetti. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto immune da vizi la decisione impugnata, che aveva assimilato alla convivenza la stabile frequentazione intrattenuta dalla vittima con i genitori e con i fratelli, che vivevano in un appartamento adiacente a quello in cui abitava il defunto con la famiglia nucleare "successiva", e con cui lo stesso era solito trascorrere tutti i momenti liberi).
Rv. 676721-05
Cass. civ. n. 27214/2025Sez. 1
In tema di prova per presunzioni, il requisito della "gravità" allude a un concetto logico, in base al quale la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, mentre il requisito della "precisione" richiede che l'inferenza abbia un grado di probabilità tale da indirizzare solo verso il fatto ignoto e non anche verso altri fatti. (In applicazione di tali principi la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel rigettare la revocatoria fallimentare proposta nei confronti di una banca, aveva valorizzato, al fine di escluderne la scientia decotionis, due elementi indiziari - ovverosia la concessione di un nuovo credito alla società fallita e l'operazione di rifinanziamento compiuta dai soci alcuni anni prima del dissesto - invero privi rispettivamente dei requisiti di "precisione" e "gravità").
Rv. 676958-01
Cass. civ. n. 26528/2025Sez. 2
In tema di simulazione dell'atto di alienazione posta in essere dal fallito, prima della dichiarazione di fallimento, al fine di sottrarre il bene alla garanzia dei creditori, il curatore che agisce per la ricostituzione della garanzia patrimoniale della massa assume, quoad probationis, la qualità di terzo rispetto alle parti del contratto, sicché la prova della simulazione non soggiace ai limiti degli artt. 1416 e 1417 c.c., mentre ove il curatore agisca per far dichiarare la simulazione di atti del dante causa del fallito la prova resta soggetta ai limiti dell'art. 2722 c.c., non assumendo lo stesso la qualità di terzo.
Rv. 676926-01
Cass. civ. n. 25889/2025Sez. 2
E' censurabile in cassazione ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. la violazione o falsa applicazione dell'art. 2729 c.c., che sussiste quando il giudice di merito fondi la presunzione su un fatto storico privo di gravità o precisione o concordanza ai fini dell'inferenza dal fatto noto della conseguenza ignota. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che, in tema di responsabilità dell'avvocato, aveva ritenuto irrilevante l'inadempimento del professionista, consistito nel non avere informato la cliente dell'esito presumibilmente negativo del giudizio, traendo dalla sola circostanza - in sé neutra, e perciò priva della gravità e precisione - che la cliente aveva proposto appello, il convincimento che, anche se fosse stata adeguatamente informata, si sarebbe ugualmente costituita nel giudizio di primo grado).
Rv. 675878-01
Cass. civ. n. 24719/2025Sez. 1
In tema di danno endofamiliare conseguente alla violazione dell'obbligo del genitore di concorrere all'educazione e al mantenimento dei figli ai sensi degli artt. 147 e 148 c.c., il principio che richiede, ai fini del risarcimento del danno non patrimoniale, la necessità di debita allegazione e prova, anche attraverso il ricorso a presunzioni semplici ex artt. 2727-2729 c.c., va bilanciato con la circostanza che la perdita della bigenitorialità, realizzata attraverso la consapevole sottrazione del genitore ai doveri di assistenza morale e materiale del figlio, costituisce, di per sé, un fatto noto, dal quale poter desumere un'alterazione della vita del figlio, comportando scelte e opportunità diverse da quelle altrimenti compiute.
Rv. 675673-01
Cass. civ. n. 23121/2025Sez. 1
In tema di prova per presunzioni della simulazione di un contratto, la dichiarazione relativa al versamento del prezzo di una compravendita immobiliare, contenuta in un rogito notarile, non ha valore vincolante nei confronti del terzo, per cui spetta al giudice del merito valutare l'opportunità di fondare la decisione sulla prova per presunzioni e di apprezzare l'idoneità degli elementi presuntivi per deduzioni secondo l'id quod plerumque accidit, incensurabili in sede di legittimità quando sorrette da una adeguata e corretta motivazione sotto il profilo logico e giuridico. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione impugnata che ha ritenuto che l'azione proposta dal Fallimento - diretta a far valere la simulazione di un contratto di cessione di immobili di cui era stato parte il fallito - poteva essere suffragata dalla prova per presunzioni, non essendo vincolante nei confronti della curatela la dichiarazione relativa al versamento del prezzo pur se contenuta in un rogito notarile, stante la sua posizione di terzietà rispetto alla persona del fallito, e traendo, invece, elementi di valutazione circa il carattere fittizio del contratto dalla circostanza che il compratore, su cui gravava l'onere di provare il pagamento del prezzo, non aveva fornito la relativa dimostrazione). 100 <!-- pag. 101 -->
Rv. 675976-01
Cass. civ. n. 21988/2025Sez. 3
In tema di danno non patrimoniale da perdita o lesione del rapporto parentale, l'esistenza del vincolo affettivo che legittima il risarcimento può sempre essere oggetto di prova presuntiva il cui contenuto, tuttavia, dipende dall'intensità del vincolo, nel senso che, mentre per i componenti della famiglia nucleare è possibile avvalersi del fatto notorio per cui è connaturato all'essere umano soffrire per la perdita di un figlio, del coniuge, di un fratello o di un genitore, a mano a mano che il vincolo di parentela si allarga è necessaria la dimostrazione di un quid pluris utile a dimostrare l'effettiva esistenza di una relazione affettiva, non essendo requisito indefettibile, a tal fine, la convivenza (che pure può assumere valore indiziario).
Rv. 675851-01
Cass. civ. n. 21762/2025Sez. 3
In tema di ricorso alle presunzioni e di valutazione degli elementi presuntivi, la violazione o falsa applicazione delle norme sulla prova presuntiva può essere censurata in sede di legittimità per "vizio di sussunzione" non già per il solo fatto che il giudice di merito abbia interpretato gli indizi in un modo piuttosto che in un altro, bensì solo quando questi pervenga al giudizio di "gravità, precisione e concordanza" degli indizi violando il corretto metodo di valutazione di tali concetti, il quale prevede che si applichi il ragionamento probabilistico per valutare la gravità; si stimi il grado di probabilità dell'ipotesi rispetto al fatto, per valutare la precisione; si metta in relazione ogni indizio con tutti gli altri, per valutare la concordanza.
Rv. 675891-01
Cass. civ. n. 21714/2025Sez. L
In tema di risarcimento del danno alla salute conseguente all'attività lavorativa, la prova del nesso causale può essere generalmente ricavata in via presuntiva sulla base dello spontaneo riconoscimento, da parte del datore di lavoro, dell'equo indennizzo per causa di servizio, ove vengano in rilievo il medesimo fatto generatore e l'identico pregiudizio, salvo che non ricorrano particolari ragioni che giustifichino un esito difforme, che il giudice è tenuto ad indicare specificamente nella motivazione.
Rv. 676070-02
Cass. civ. n. 21573/2025Sez. 3
Ai fini della risarcibilità del danno da perdita del rapporto parentale è necessaria la dimostrazione, anche presuntiva, della gravità e serietà del pregiudizio (tanto sul piano morale e soggettivo, quanto su quello dinamico-relazionale), senza che sia necessario che questo assurga a un radicale sconvolgimento delle abitudini di vita del danneggiato, profilo quest'ultimo che - al cospetto di una prova circostanziata da parte dell'attore - può incidere sulla personalizzazione del risarcimento. (In applicazione del principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che, in relazione alla domanda avanzata dai genitori per la morte del proprio figlio di quattro anni, rimasto schiacciato da un cancello scorrevole fuoriuscito dai binari dopo l'apertura da parte della madre, aveva riconosciuto la personalizzazione del danno da perdita del rapporto parentale oltre il limite tabellare, in considerazione della violenta drammaticità dell'evento morte e degli specifici riflessi del presumibile senso di colpa sviluppato dalla donna).
Rv. 676434-01
Cass. civ. n. 21572/2025Sez. 3
La massima di esperienza - che opera sul terreno della valutazione dei fatti e non dell'accadimento storico - è regola di giudizio basata su leggi naturali, statistiche, scientifiche o anche di diffusa esperienza, rilevanti quale minimo comune denominatore di ciò che è accettato come vero in un determinato momento e contesto ambientale, di modo che la sua utilizzazione nel ragionamento probatorio è doverosa per il giudice (che può trarne il proprio convincimento anche in via esclusiva), ravvisandosi, in difetto, un'illogicità della motivazione. (Fattispecie in tema di danno morale riconosciuto in favore di agenti di polizia giudiziaria in conseguenza del comportamento calunnioso posto in essere, nei loro confronti, da una collega). 223 <!-- pag. 224 -->
Rv. 675901-02
Cass. civ. n. 21339/2025Sez. 32 massime su questo articolo
Nel caso di morte di un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello), l'esistenza stessa del rapporto di parentela fa presumere, secondo l'id quod plerumque accidit, la sofferenza del familiare superstite, giacché tale conseguenza è, per comune esperienza, connaturale all'essere umano; in tal caso, trattandosi di una praesumptio hominis, sarà sempre possibile per il convenuto dedurre e provare l'esistenza di circostanze concrete dimostrative dell'assenza di un legame affettivo tra vittima e superstite.
Rv. 675950-02, 675950-03
Cass. civ. n. 19993/2025Sez. 3
Nel sistema processuale non esiste il divieto della cd. doppia presunzione, non riconducibile né agli artt. 2729 e 2697 c.c. né a qualsiasi altra norma, ben potendo il fatto noto, accertato in via presuntiva, costituire la premessa di un'ulteriore presunzione idonea a fondare l'accertamento del fatto ignoto, a condizione che la concatenazione di inferenze presuntive non sia debole, cioè inattendibile e infondata, e si fondi su una serie lineare di inferenze, ciascuna delle quali, nella sua conclusione, sia la premessa di una inferenza successiva e sia conforme ai criteri di precisione, gravità e concordanza di cui all'art. 2729 c.c. (Nella specie, la S.C. ha escluso che dalla mera presunzione della sussistenza di un rapporto di parentela tra i rappresentanti legali delle due società, parti dell'atto dispositivo revocando ai sensi dell'art. 2901 c.c., desunta dalla sola identità del cognome, possa trarsi l'ulteriore presunzione della sussistenza degli elementi soggettivi dell'actio pauliana).
Rv. 675012-01
Cass. civ. n. 19750/2025Sez. U
L'estinzione della società, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non comporta anche quella dei relativi crediti, che costituiscono oggetto di trasferimento in favore dei soci, salvo che il creditore abbia manifestato in modo inequivoco, anche attraverso un comportamento concludente, la volontà di rimettere il debito, comunicandola al debitore, e sempre che quest'ultimo non abbia dichiarato, in un congruo termine, di non volerne profittare, non risultando, peraltro, sufficiente, a tal fine, la mancata iscrizione del credito nel bilancio di liquidazione, la quale non giustifica di per sé la presunzione dell'avvenuta rinunzia allo stesso, incombendo sul debitore convenuto in giudizio dall'ex-socio - o nei cui confronti quest'ultimo intenda proseguire un giudizio promosso dalla società - l'onere di allegare e provare la sussistenza dei presupposti necessari per l'estinzione del credito.
Rv. 675633-02
Cass. civ. n. 19253/2025Sez. 3
In tema di prova presuntiva, se il fatto generatore di responsabilità non è direttamente conoscibile, il giudice è tenuto, in base agli indizi offerti alla sua valutazione, ad articolare il procedimento logico-deduttivo nei due momenti della previa analisi di tutti gli elementi indiziari, per scartare quelli assolutamente irrilevanti, e della successiva valutazione complessiva di quelli così identificati, per vagliare se siano concordanti e se la loro combinazione consenta una valida prova presuntiva (c.d. convergenza del molteplice), non raggiungibile, invece, attraverso un'analisi atomistica degli stessi. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto non raggiunta la prova della riconducibilità al convenuto del fatto lamentato - il taglio di un tubo 192 <!-- pag. 193 --> dell'acqua - perché aveva omesso una considerazione globale di tutti gli indizi raccolti - quali la disponibilità da parte del convenuto di una motosega ed il suo utilizzo in prossimità del tubo oggetto di rottura nel momento in cui questa era intervenuta, i rilievi contenuti nella relazione dei carabinieri sulla particolarità del taglio del tubo, la sostanziale improbabilità per terzi, rimasti del tutto ignoti, di accedere facilmente all'area ove si trovava il tubo con simili strumenti da taglio, i dissidi conclamati, passati e presenti, tra il soggetto intento ad utilizzare la motosega e il soggetto danneggiato - così formulando un ragionamento fondato sulla scomposizione atomistica degli elementi di fatto, in contrasto con quella agevolmente enucleabile dal loro complesso).
Rv. 675432-01
Cass. civ. n. 17367/2025Sez. L
In materia di pubblico impiego contrattualizzato, in caso di mancata o ritardata assunzione addebitabile alla P.A., il lavoratore che agisce in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni è tenuto ad allegare unicamente il pregiudizio consistente nella tardiva od omessa attribuzione del posto e, quindi, nella perdita delle retribuzioni che avrebbe potuto conseguire, senza che occorra l'allegazione esplicita della condizione di inoccupazione o di occupazione con reddito inferiore, le quali costituiscono piuttosto elementi di prova del danno, ferma la necessità che il giudice di merito, in presenza di un quadro fattuale coerente e di una plausibile "pista probatoria", eserciti i poteri istruttori d'ufficio previsti dal codice di rito.
Rv. 675651-01
Cass. civ. n. 14273/2025Sez. 2
Nei procedimenti per insider trading secondario, il giudice deve valutare gli indizi in modo unitario, attraverso una fase analitica in cui si scartano gli elementi privi di rilevanza ed una fase sintetica in cui gli elementi significativi sono considerati nel loro insieme, a nulla rilevando la diacronicità o la sincronicità di tali elementi.
Rv. 674585-02
Cass. civ. n. 11296/2025Sez. 1
Il curatore fallimentare che intenda promuovere l'azione revocatoria ordinaria, per dimostrare la sussistenza dell'eventus damni ha l'onere di provare tre circostanze: la consistenza del credito vantato dai creditori ammessi al passivo nei confronti del fallito; la preesistenza delle ragioni creditorie rispetto al compimento dell'atto pregiudizievole; il mutamento qualitativo o quantitativo del patrimonio del debitore per effetto di tale atto; solo se dalla valutazione complessiva e rigorosa di tutti e tre questi elementi dovesse emergere che per effetto dell'atto pregiudizievole sia divenuta oggettivamente più difficoltosa l'esazione del credito, in misura che ecceda la normale e fisiologica esposizione di un imprenditore verso i propri creditori, potrà ritenersi dimostrata la sussistenza dell'eventus damni.
Rv. 674525-01
Cass. civ. n. 10240/2025Sez. 1
In tema di prova presuntiva, l'errore in cui il giudice di merito sia incorso nel considerare grave, precisa e concordante una presunzione, che non lo sia, può configurare un vizio censurabile in cassazione ex art. 360, n. 3 c.p.c., purché vi sia stata una macroscopica erronea individuazione della regola inferenziale; tale principio si declina, con maggior rigore, nelle controversie in materia di regolazione del mercato e del diritto dell'economia, ove l'intervento giudiziale, nell'apprezzamento della prova, non deve essere vincolato dalla "tipizzazione" di precostituite fattispecie applicative, dovendosi, invece, esplicare nella libertà di adattamento della regola generale al caso concreto.
Rv. 674289-01
Cass. civ. n. 1903/2025Sez. 3
In tema di risarcimento del danno da nascita indesiderata conseguente a responsabilità medica, poiché l'interruzione volontaria della gravidanza è legittima in evenienze che restano eccezionali, l'impossibilità della scelta della madre di determinarsi a quella, imputabile a negligente carenza informativa del medico curante, può essere fonte di responsabilità civile a condizione che: a) ricorrano i presupposti normativi di cui all'art. 6 della l. n. 194 del 1978; b) risulti la volontà della donna di non portare a termine la gravidanza. Il relativo onere della prova ricade sulla gestante, ma può essere assolto anche in via presuntiva, sempre che i presupposti della fattispecie facoltizzante siano stati tempestivamente allegati e siano rispettati i requisiti di gravità, precisione e concordanza di cui all'art. 2729 c.c..
Rv. 673661-01
Cass. civ. n. 1580/2025Sez. 1
"Codice del consumo"), alcuna presunzione legale di vessatorietà, sia perché la predetta Autorità esprime nel relativo giudizio amministrativo solo una valutazione giuridica e non effettua alcun accertamento probatorio privilegiato, sia perché, diversamente da quanto accade nell'ipotesi di accertamento dell'abuso di posizione dominante, nella specie si fa questione di disposizioni contrattuali cui il consumatore ha accesso senza alcuna asimmetria informativa, siccome riferibili a un rapporto di cui lo stesso è parte.
Rv. 673596-01