Art. 2729 c.c.Presunzioni semplici

[1]Le presunzioni non stabilite dalla legge sono lasciate alla prudenza del giudice, il quale non deve ammettere che presunzioni gravi, precise e concordanti.

[2]Le presunzioni non si possono ammettere nei casi in cui la legge esclude la prova per testimoni.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2729 · fonte su Normattiva