Art. 272 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
2 versioni dal 1942
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - AZIONE PER LA DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - TERMINE DI DECADENZA - DISCRIMINAZIONE PER MOTIVI DI SESSO - RAGIONEVOLEZZA.
L'art. 271 del codice civile, che assegna un termine di due anni per la proposizione dell'azione di dichiarazione giudiziale della paternita', non e' in contrasto con l'art. 3, primo comma, della Costituzione, che vieta le discriminazioni per ragioni di sesso, poiche' la discriminazione che risulta dal confronto con l'art. 272 del codice civile, il quale sancisce l'imprescrittibilita' dell'azione di dichiarazione giudiziale della maternita' trova una giustificazione nella differenza che la diversita' del sesso induce in merito alla ricerca del padre o della madre naturale stante la minore entita' numerica dei casi che possono rendere quella della madre incompleta ed incerta.
Riguarda ancheart. 271 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Di questo articolo non si è mai discusso davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Collegamenti
Art. 780
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 15140 ---------------- AGGIORNAMENTO (40) La L. 19 maggio 1975, n. 151 ha disposto (con l'art. 239, comma 1) che "Dall'entrata in vigore della presente legge non puo' essere piu' pronunziata la nullita' prevista dall'abrogato…
Art. 152
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 175
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 153
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 198
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Art. 575
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151…
Ratio
Dai lavori con cui il legislatore illustrò il codice. È una fonte d’epoca, non un commento attuale.
Il progetto definitivo (art. 286, capoverso primo), fissato il principio che non sono ammesse le indagini sulla paternità e sulla maternità nei casi in cui il riconoscimento è vietato, ribadiva questo principio per i figli incestuosi anche nell'ipotesi in cui eccezionalmente è ammesso il loro riconoscimento. Si è ritenuto che il medesimo criterio debba essere seguito per i figli adulterini nel caso in cui il loro riconoscimento può essere ammesso con decreto reale, e ciò come logica conseguenza della regola l'issata nell'art. 252, comma terzo, la quale, nel caso anzidetto, fa dipendere esclusivamente da una valutazione discrezionale dell'autorità amministrativa l'acquisto dello stato di figlio naturale. Naturalmente questo concetto non può valere per l'ipotesi in cui la riconoscibilità dipenda soltanto dallo scioglimento del matrimonio del genitore coniugato (art. 252, secondo comma). In tal caso, verificatasi la morte del coniuge offeso dall'adulterio, l'adulterino può liberamente esperire l'azione per la dichiarazione del rapporto di filiazione, e poichè lo scioglimento del matrimonio anzidetto potrebbe verificarsi in epoca successiva al raggiungimento della maggiore età del figlio, onde evitare che l'azione di ricerca della paternità potesse restare colpita dal termine di decadenza, previsto dall'art. 271, prima che fosse rimosso l'ostacolo alla sua esperibilità, il nuovo testo stabilisce espressamente (art. 271, primo comma) che il biennio utile per l'esercizio dell'azione da parte dell'adulterino decorre dalla data dello scioglimento del matrimonio del genitore, se lo scioglimento avviene successivamente al raggiungimento della maggiore età del figlio.
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 151
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art272 · fonte su Normattiva