Art. 272 c.c.
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[1]La maternita' puo' essere dichiarata giudizialmente anche fuori dei casi previsti dall'art. 269.
[2]Essa e' dimostrata provando l'identita' di colui che si pretende essere il figlio e colui che fu partorito dalla donna, la quale si assume esserne la madre.
[3]L'azione puo' essere proposta dal figlio e, dopo la morte di lui, dai suoi discendenti legittimi, se egli e' morto in eta' minore o prima di cinque anni dal raggiungimento della maggiore eta'.
[4]L'azione e' imprescrittibile riguardo al figlio.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975 · versione 0 su Normattiva