Art. 2745 c.c. — Fondamento del privilegio
Il privilegio e' accordato dalla legge in considerazione della causa del credito. La costituzione del privilegio puo' tuttavia dalla legge essere subordinata alla convenzione delle parti; puo' anche essere subordinata a particolari forme di pubblicita'.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva