Art. 1251 c.nav.
Infrazioni disciplinari
Oltre i casi previsti da disposizioni di leggi o regolamenti speciali, costituiscono infrazioni disciplinari per gli appartenenti al personale marittimo o della navigazione interna, per le persone indicate nell'articolo 68, per le imprese e i datori di lavoro nei porti e per gli appartenenti alla ((personale aeronautico)), quando non siano puniti come reati a norma del presente codice:
- 1)il rifiuto o il ritardo di obbedienza ad un ordine del comandante o di altro superiore e l'inosservanza di disposizioni del regolamento di bordo;
- 2)l'inosservanza delle disposizioni che disciplinano l'esercizio dell'attivita' dei porti;
- 3)la negligenza nell'adempimento delle proprie mansioni;
- 4)l'assenza da bordo senza autorizzazione;
- 5)l'abbandono della nave o dell'aeromobile;
- 6)la mancanza di rispetto verso superiori ovvero verso ufficiali e funzionari delle capitanerie di porto o funzionari della navigazione interna o degli ((aeroporti)), ovvero verso comandanti di navi da guerra, autorita' consolari e altre autorita' dello Stato all'estero;
- 7)i disordini a bordo;
- 8)ogni comportamento tale da turbare l'ordine o la disciplina della nave o dell'aeromobile, ovvero comunque non rispondente alle esigenze dell'ordine o della disciplina;
- 9)la cattiva condotta, ogni altra mancanza ai propri doveri e ogni atto incompatibile con la dignita' della bandiera nazionale.
Testo vigente dal 29 maggio 2006, tuttora in vigore · versione 85 su Normattiva