Art. 2753 c.c. — Crediti per contributi di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti
((Hanno privilegio generale sui mobili del datore di lavoro i crediti derivanti dal mancato versamento dei contributi ad istituti, enti o fondi speciali, compresi quelli sostitutiti o integrativi, che gestiscono forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti)).
Testo vigente dal 14 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 51 su Normattiva