Art. 2757 c.c.
Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola
[1]I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.
[2]Il privilegio si puo' esercitare finche' i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.
[3]Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva