Art. 2757 c.c.Crediti per somministrazioni e lavori occorrenti per la produzione agricola

[1]I crediti per le somministrazioni di sementi, di materie fertilizzanti e antiparassitarie e di acqua per irrigazione, come pure i crediti per lavori di coltivazione e di raccolta dell'annata agricola hanno privilegio sui frutti, alla cui produzione abbiano concorso.

[2]Il privilegio si puo' esercitare finche' i frutti si trovano nel fondo o nelle sue dipendenze.

[3]Si applica la disposizione del secondo comma dell'articolo 2756.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2757 · fonte su Normattiva