Art. 275 c.c.
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Apro la norma…
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 19 MAGGIO 1975, N. 151
Testo vigente dal 20 settembre 1975, tuttora in vigore · versione 52 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
FILIAZIONE - DICHIARAZIONE GIUDIZIALE DELLA PATERNITA' - GIUDIZIO DI DELIBAZIONE DELLA DOMANDA - COD. CIV., ARTT.274 E 275 - ASSUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 24 E 30, ULTIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - INSUSSITENZA - QUESTIONE GIA' DECISA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Non e' fondata - in riferimento agli artt. 30, ultimo comma e 24 della Costituzione - la questione di legittimita' costituzionale degli artt. 274 cod. civ. (prevedente il giudizio di delibazione sulla domanda volta ad ottenere la dichiarazione giudiziale di paternita'), 275 cod. civ. (contenente la previsione di sanzione per il caso dell'inammissibilita'), inquantoche' - come dalla Corte gia' rilevato con sentenza n. 70 del 1965 - la disciplina sopradetta "non contrasta con il principio che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti, ne' con il riconoscimento del diritto di azione per la ricerca della paternita'". In particolare non sussiste la prospettata violazione del diritto di difesa, in relazione alla "sommarieta'" del procedimento delibativo: atteso che i requisiti del "contraddittorio", "reclamabilita' del provvedimento" e "riproponibilita' della domanda in base ad elementi nuovi" (derivanti dalla menzionata sentenza 1965 n. 70 e recepiti nella legge 23 novembre 1971 n. 1047 "Proroga dei termini per la dichiarazione di paternita' e modificazione dell'art. 274 cod. civ." costituiscano altrettanti canali attraverso i quali il "diritto di difesa" ha modo di trovare ingresso e sviluppo nel giudizio preliminare ex art. 274 cod. civ., compatibilmente con la struttura peculiare del giudizio stesso e con le esigenze che questo e' volto a cautelare.
Riguarda ancheart. 274 Codice civile
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art275 · fonte su Normattiva