Art. 2775 c.c.
Contributi per opere di bonifica e di miglioramento
[1]I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.
[2]La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento e' subordinata all'osservanza delle leggi speciali.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva