Art. 2775 c.c.Contributi per opere di bonifica e di miglioramento

[1]I crediti per i contributi indicati dall'art. 864 sono privilegiati sugli immobili che traggono beneficio dalle opere di bonifica o di miglioramento.

[2]La costituzione del privilegio per le opere di miglioramento e' subordinata all'osservanza delle leggi speciali.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2775 · fonte su Normattiva