Ordinanza n. 7/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2748, 2755 e
2777 del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 4 luglio
1986 dal Tribunale di Casale Monferrato nel procedimento civile
vertente tra la Banca Nazionale dell'Agricoltura e Guarnero Franco ed
altra, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1986 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 56, 1ª Serie speciale
dell'anno 1986;
Udito nella camera di consiglio dell'11 novembre 1987 il giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che il Tribunale di Casale Monferrato, nel procedimento
di opposizione a sequestro conservativo penale di beni mobili degli
imputati Guarnero Franco e altra, promosso ex art. 618 c.p.p. dalla
Banca Nazionale dell'Agricoltura quale creditore pignoratizio dei
beni stessi, con ordinanza emessa il 4 luglio 1986 (R.O. n. 660/1986)
ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento
all'art. 3 Cost., del combinato disposto degli artt. 2778, 2775 e
2777 cod. civ.;
che, secondo il giudice a quo, l'art. 2777, attuando la riserva
di cui al precedente art. 2748, assicura preferenza, rispetto al
credito pignoratizio, soltanto ai crediti per spese di giustizia
fatte per atti conservativi compiuti in sede civile, ai sensi
dell'art. 2755, e così crea una ingiustificata condizione di favore
per tali crediti rispetto a quelli dipendenti da reato, a garanzia
dei quali vengono compiuti atti conservativi in sede penale (ad
iniziativa del P.M. o del Pretore: art. 617 c.p.p.), e che
riguardano, tra l'altro, le somme dovute a titolo di risarcimento del
danno subito dalla parte offesa dal reato (art. 189, n. 5, c.p.);
Considerato che i crediti i quali, per il combinato disposto degli
artt. 2748, 2755 e 2777 cod. civ., sono preferiti ad ogni credito,
anche pignoratizio, sono - per opinione concorde della dottrina e
della giurisprudenza - quelli per spese processuali relative ad atti
conservativi - come il sequestro - compiuti, in sede civile,
nell'interesse comune dei creditori;
che non ricorre omogeneità fra i crediti dei quali si lamenta
il diverso trattamento ad opera della normativa impugnata, in quanto
quelli da essa considerati con favore concernono il solo onere
economico della cautela, onere sostenuto peraltro a potenziale
vantaggio di tutti i creditori e di ogni loro ragione, mentre quelli
cui si riferisce il sequestro penale costituiscono, per quel che
riguarda la parte civile, l'oggetto stesso della cautela, ma
limitatamente a quest'ultimo creditore privato e per le sole ragioni
derivanti dal reato; che, pertanto, la questione va dichiarata
manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale del combinato disposto degli artt. 2748, 2755 e 2777
cod. civ., in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata dal Tribunale
di Casale Monferrato con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:7 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte