Art. 2784 c.c.
Nozione
[1]Il pegno e' costituito a garanzia dell'obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.
[2]Possono essere dati in pegno i beni mobili, le universalita' di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva