Art. 2790 c.c.
Conservazione della cosa e spese relative
[1]Il creditore e' tenuto a custodire la cosa ricevuta in pegno e risponde, secondo le regole generali, della perdita e del deterioramento di essa.
[2]Colui che ha costituito il pegno e' tenuto al rimborso delle spese occorse per la conservazione della cosa.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva