Art. 2791 c.c.
Pegno di cosa fruttifera
Se e' data in pegno una cosa fruttifera, il creditore, salvo patto contrario, ha la facolta' di fare suoi i frutti, imputandoli prima alle spese e agli interessi e poi al capitale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva