Art. 2793 c.c.
Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Apro la norma…
Sequestro della cosa
Se il creditore abusa della cosa data in pegno, il costituente puo' domandarne il sequestro.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2769 — Sequestro della cosa soggetta a privilegio
Il creditore che ha privilegio su una cosa mobile, se ha fondati motivi di temere la rimozione della cosa dalla particolare situazione alla quale e' subordinata la sussistenza del privilegio, puo' domandarne il sequestro conservativo.…
Art. 2794 — Restituzione della cosa
Colui che ha costituito il pegno
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2793 · fonte su Normattiva