Art. 2801 c.c.
Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
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Consegna del documento
Se il credito costituito in pegno risulta da un documento, il costituente e' tenuto a consegnarlo al creditore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.
Collegamenti
Art. 2786 — Costituzione
Il pegno si costituisce con la consegna al creditore della cosa o del documento che conferisce l'esclusiva disponibilita' della cosa. La cosa o il documento possono essere anche consegnati a un terzo designato dalle parti o possono essere posti in custodia di …
Art. 2803 — Riscossione del credito dato in pegno
Il creditore
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2801 · fonte su Normattiva