Art. 2809 c.c.
Specialita' e indivisibilita' dell'ipoteca
[1]L'ipoteca deve essere iscritta su beni specialmente indicati e per una somma determinata in danaro.
[2]Essa e' indivisibile e sussiste per intero sopra tutti i beni vincolati, sopra ciascuno di essi e sopra ogni loro parte.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva