Art. 2810 c.c.
Oggetto dell'ipoteca
[1]Sono capaci d'ipoteca:
- 1)i beni immobili che sono in commercio con le loro pertinenze;
- 2)l'usufrutto dei beni stessi;
- 3)il diritto di superficie;
- 4)il diritto dell'enfiteuta e quello del concedente sul fondo enfiteutico.
[2]Sono anche capaci d'ipoteca le rendite dello Stato nel modo determinato dalle leggi relative al debito pubblico, e inoltre le navi, gli aeromobili e gli autoveicoli, secondo le leggi che li riguardano.
[3]Sono considerati ipoteche i privilegi iscritti sugli autoveicoli a norma della legge speciale.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva