Art. 282 c.c. — Legittimazione di figli premorti
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La legittimazione dei figli premorti puo' anche aver luogo in favore dei loro discendenti legittimi e dei loro figli naturali riconosciuti.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2013 · versione 0 su Normattiva