Art. 2822 c.c.Ipoteca su beni altrui

[1]Se l'ipoteca e' concessa da chi non e' proprietario della cosa, l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando la cosa e' acquistata dal concedente.

[2]Se l'ipoteca e' concessa da persona che agisce come rappresentante senza averne la qualita', l'iscrizione puo' essere validamente presa solo quando il proprietario ha ratificato la concessione.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2822 · fonte su Normattiva