Art. 2829 c.c.Iscrizione sui beni del defunto

L'iscrizione d'ipoteca sui beni di un defunto puo' eseguirsi con la semplice indicazione della sua persona, osservate per il resto le regole ordinarie. Se pero' risulta trascritto l'acquisto dei beni da parte degli eredi, l'iscrizione deve eseguirsi contro costoro.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2829 · fonte su Normattiva