Art. 2834 c.c. — Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983. Leggi il testo vigente →
Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio, sotto pena dei danni, l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'art. 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983 · versione 0 su Normattiva