Art. 2835 c.c. — Iscrizione in base a scrittura privata
[1]Se il titolo per l'iscrizione risulta da scrittura privata, la sottoscrizione di chi ha concesso l'ipoteca deve essere autenticata o accertata giudizialmente.
[2]Il richiedente deve presentare la scrittura originale o, se questa e' depositata in pubblico archivio o negli atti d'un notaio, una copia autenticata, con la certificazione che ricorrono i requisiti innanzi indicati.
[3]L'originale o la copia rimane in deposito nell'ufficio dei registri immobiliari.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva