Art. 2836 c.c.
Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
[1]Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52)).
Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva