Art. 2836 c.c.Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza

[1]Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.

[2]((COMMA ABROGATO DALLA L. 27 FEBBARIO 1985, N. 52)).

Testo vigente dal 2 settembre 1985, tuttora in vigore · versione 76 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2836 · fonte su Normattiva