Art. 2836 c.c. — Iscrizione in base ad atto pubblico o a sentenza
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[1]Se il titolo per l'iscrizione risulta da un atto pubblico ricevuto nello Stato o da una sentenza o da altro provvedimento giudiziale ad essa parificato, si deve presentare copia del titolo.
[2]Se non e' stata ancora pagata l'imposta di registro, si osservano le disposizioni dell'art. 2669.
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