Art. 2838 c.c.Somma per cui l'iscrizione e' eseguita

[1]Se la somma di danaro non e' altrimenti determinata negli atti in base ai quali e' eseguita l'iscrizione o in atto successivo, essa e' determinata dal creditore nella nota per l'iscrizione.

[2]Qualora tra la somma enunciata nell'atto e quella enunciata nella nota vi sia divergenza, l'iscrizione ha efficacia per la somma minore.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2838 · fonte su Normattiva