Art. 2841 c.c.
Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note
[1]L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati.
[2]Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo' ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva