Art. 2841 c.c.Omissioni e inesattezze nei titoli o nelle note

[1]L'omissione o l'inesattezza di alcune delle indicazioni nel titolo, in base al quale e' presa l'iscrizione, o nella nota non nuoce alla validita' dell'iscrizione, salvo che induca incertezza sulla persona del creditore o del debitore o sull'ammontare del credito ovvero sulla persona del proprietario del bene gravato, quando l'indicazione ne e' necessaria, o sull'identita' dei singoli beni gravati.

[2]Nel caso di altre omissioni o inesattezze, si puo' ordinare la rettificazione a istanza e a spese della parte interessata.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2841 · fonte su Normattiva