Art. 146

[1]applicabili per le omissioni o inesattezze nelle annotazioni dei registri di cui all'articolo 145 (articolo 38, comma 5, decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85)

[2]1. Le omissioni o inesattezze nelle annotazioni nei registri di cui all'articolo 145, commi 2, 3 e 4, sono equiparate agli effetti dell'applicazione delle sanzioni alle corrispondenti violazioni punite a norma dell'articolo 31, commi 1 e 3, del testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, di cui al decreto legislativo 5 novembre 2024, n. 173.

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