Art. 2847 c.c. — Durata dell'efficacia dell'iscrizione
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L'iscrizione conserva il suo effetto per venti anni dalla sua data. L'effetto cessa se l'iscrizione non e' rinnovata prima che scada detto termine.
Testo vigente dal 4 aprile 1942 al 3 aprile 2007 · versione 0 su Normattiva