Art. 2848 c.c.
Nuova iscrizione dell'ipoteca
[1]Nonostante il decorso del termine indicato dall'articolo precedente, il creditore puo' procedere a nuova iscrizione; in tal caso l'ipoteca prende grado dalla data della nuova iscrizione.
[2]La nuova iscrizione non puo' essere presa contro i terzi acquirenti dell'immobile ipotecato che hanno trascritto il loro titolo.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva