Art. 2862 c.c.
Ipoteche e altri diritti reali a carico e a favore del terzo
[1]Il rilascio non pregiudica le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali resi pubblici contro il terzo prima dell'annotazione del rilascio.
[2]Le ipoteche, le servitu' e gli altri diritti reali che gia' spettavano al terzo prima dell'acquisto riprendono efficacia dopo il rilascio o dopo la vendita all'incanto eseguita contro di lui.
[3]Del pari riprendono efficacia le servitu' che al momento dell'iscrizione dell'ipoteca esistevano a favore del fondo ipotecato e a carico di altro fondo del terzo. Esse sono comprese nell'espropriazione del fondo ipotecato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva