Art. 2872 c.c.
Modalita' della riduzione
[1]La riduzione delle ipoteche si opera riducendo la somma per la quale e' stata presa l'iscrizione o restringendo l'iscrizione a una parte soltanto dei beni.
[2]Questa restrizione puo' aver luogo anche se l'ipoteca ha per oggetto un solo bene, qualora questo abbia parti distinte o tali che si possano comodamente distinguere.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva