Art. 2878 c.c.
Cause di estinzione
L'ipoteca si estingue:
- 1)con la cancellazione dell'iscrizione;
- 2)con la mancata rinnovazione dell'iscrizione entro il termine indicato dall'art. 2847;
- 3)con l'estinguersi dell'obbligazione;
- 4)col perimento del bene ipotecato, salvo quanto e' stabilito dall'art. 2742;
- 5)con la rinunzia del creditore;
- 6)con lo spirare del termine a cui l'ipoteca e' stata limitata o col verificarsi della condizione risolutiva;
- 7)con la pronunzia del provvedimento che trasferisce all'acquirente il diritto espropriato e ordina la cancellazione delle ipoteche.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva