Art. 2882 c.c.
Formalita' per la cancellazione
[1]La cancellazione consentita dalle parti interessate deve essere eseguita dal conservatore in seguito a presentazione dell'atto contenente il consenso del creditore.
[2]Per quest'atto devono essere osservate le forme prescritte dagli articoli 2821, 2835 e 2837.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva