Art. 2883 c.c. — Capacita' per consentire la cancellazione
[1]Chi non ha la capacita' richiesta per liberare il debitore non puo' consentire la cancellazione dell'iscrizione, se non e' assistito dalle persone il cui intervento e' necessario per la liberazione.
[2]Il rappresentante legale dell'incapace e ogni altro amministratore, anche se autorizzati a esigere il credito e a liberare il debitore, non possono consentire la cancellazione dell'iscrizione, ove il credito non sia soddisfatto.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva