Art. 2900 c.c.Condizioni, modalita' ed effetti

[1]Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, puo' esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purche' i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare.

[2]Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi.

Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma e la relazione del legislatore. Si avvia solo se lo chiedi.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2900 · fonte su Normattiva