Art. 2905 c.c.
Sequestro nei confronti del debitore o del terzo
[1]Il creditore puo' chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore, secondo le regole stabilite dal codice di procedura civile.
[2]Il sequestro puo' essere chiesto anche nei confronti del terzo acquirente dei beni del debitore, qualora sia stata proposta l'azione per far dichiarare l'inefficacia dell'alienazione.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva