Art. 2907 c.c.
Attivita' giurisdizionale
[1]Alla tutela giurisdizionale dei diritti provvede l'autorita' giudiziaria su domanda di parte e, quando la legge lo dispone, anche su istanza del pubblico ministero o d'ufficio.
[2]La tutela giurisdizionale dei diritti, nell'interesse delle categorie professionali, e' attuata su domanda delle associazioni legalmente riconosciute, nei casi determinati dalla legge e con le forme da questa stabilite.
Testo vigente dal 4 aprile 1942, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva